Ecobous 110%
interventi di isolamento termico dell'edificio
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
interventi antisismici
Durata
L’ecobonus al 110% é operativo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per le spese documentate sostenute per interventi su parti comuni di edifici o di unità immobiliari indipendenti.
Questo è il limite temporale fissato dal testo definitivo del decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020.
Quali lavori sono compresi
a. intervento di isolamento termico delle strutture opache (ad esempio il cosiddetto cappotto termico) sulle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell ’edificio. L’edificio interessato può essere un condominio, un edificio unifamiliare, oppure un’ unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi;
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari.
40.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità imobiliari
30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
b. intervento sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per
il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all ’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata
su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
Qualora si effettuino, o sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti dall’ecobonus ( es . infissi, schermature solari, sistemi di building automation,), o si proceda all’installazione di impianti fotovoltaici,
di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, si potrà godere di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi strutturali sopracitati.
Come funziona
I lavori eseguiti dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi di efficienza energetica, requisito da attestare mediante attestato di prestazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
dei fornitori dei bene dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
di istituti di credito e intermediari finanziari.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
A chi spetta
- ai condomìni per interventi sulle parti comuni;
- alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- agli Istituti autonomi case popolari (IACP). In questo caso, il limite di tempo per godere della detrazione al 110% sulle spese relative a interventi di riqualificazione energetica è il 30 giugno 2022.
- alle cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- alle associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.