Ecobous 110%  

interventi di isolamento termico dell'edificio

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

interventi antisismici

Durata

L’ecobonus al 110%  é operativo  dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per le spese documentate sostenute per interventi su parti comuni di edifici o di unità immobiliari indipendenti.
Questo è il limite temporale fissato dal testo definitivo del  decreto  Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020. 

Quali lavori sono compresi

 

a. intervento di isolamento termico   delle strutture opache (ad esempio il cosiddetto cappotto termico) sulle superfici verticali, orizzontali e inclinate che   interessino   almeno   il   25%    della  superficie  disperdente   lorda dell ’edificio.  L’edificio interessato  può  essere  un  condominio,  un  edificio unifamiliare,  oppure    un’ unità   immobiliare   situata   all’interno   di  edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi;
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
50.000 euro, per  gli  edifici unifamiliari  o per le unità immobiliari indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari.
40.000 euro,  moltiplicato  per il numero di unità immobiliari che  compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità imobiliari
30.000 euro
,   moltiplicato    per   il    numero    delle   unità    immobiliari   che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
 

b. intervento   sulle   parti   comuni   dell’edificio   per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati  per
 il riscaldamento, il raffrescamento o  la  fornitura  di  acqua  calda  sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi  gli  impianti   ibridi  o  geotermici,  anche   abbinati  all ’installazione  di impianti  fotovoltaici  e  relativi  sistemi  di  accumulo,  ovvero  con  impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente  lettera  è calcolata 
su un ammontare complessivo  delle  spese  non superiore  a euro 30.000 moltiplicato  per  il   numero  delle  unità   immobiliari   che  compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per  le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; 

Qualora si effettuino, o sulle parti comuni  o sulle singole unità  abitative, altri interventi previsti dall’ecobonus ( es . infissi,  schermature  solari,  sistemi  di building automation,), o si proceda  all’installazione  di impianti fotovoltaici,
di sistemi di accumulo  o di colonnine per la  ricarica di   veicoli elettrici
,  si potrà godere   di una detrazione    al  110%  sul  valore  complessivo  di tutti  gli interventi,   a   condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli  interventi   strutturali  sopracitati.   

Come funziona


I lavori eseguiti dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi di efficienza energetica, requisito da attestare mediante attestato di  prestazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato.

La detrazione è riconosciuta nella misura  del 110%,  da ripartire  tra  gli  aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione  diretta  della  detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma  di  sconto dai   fornitori  dei  beni  o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

dei fornitori  dei   bene dei  servizi  necessari alla realizzazione degli interventi

di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)

di istituti di credito e intermediari finanziari.

Per esercitare  l’opzione,  oltre agli  adempimenti  ordinariamente  previsti  per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

il visto di  conformità dei  dati  relativi  alla  documentazione,  rilasciato  dagli intermediari  abilitati  alla trasmissione  telematica  delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF

l’asseverazione tecnica  relativa  agli  interventi di  efficienza  energetica  e  di riduzione del  rischio  sismico,  che  certifichi  il  rispetto  dei  requisiti  tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

A chi spetta

  • ai condomìni per interventi sulle parti comuni;
  • alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio  di attività di impresa,  arti  e professioni, su unità immobiliari;
  • agli  Istituti  autonomi  case  popolari  (IACP).  In questo  caso,  il limite di tempo per godere della detrazione al 110% sulle spese relative a interventi di riqualificazione energetica è il 30 giugno 2022.
  • alle  cooperative  di abitazione  a  proprietà,  per  interventi  realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • alle  organizzazioni non  lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato  iscritte  nei  registri di cui  all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e  le  associazioni  di  promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali  e delle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano;
  • alle associazioni e  società  sportive  dilettantistiche  limitatamente  agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE

circolare del 24 luglio 2020

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